Art. 401

Art. 401

371 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Quando l'ingegnere capo, sentito il direttore, riconosca che nei confronti di una miniera, avuto riguardo alle caratteristiche del giacimento o per analogie con altre miniere soggette a venute, istantanee di gas, ovvero per altre manifestazioni sospette in essa verificatesi, possa presumersi la presenza nel minerale o nelle rocce incassanti o vicine, di gas sotto pressione, in grado di dar luogo a irruzioni istantanee, dichiara la miniera, stessa sospetta per venute istantanee di gas. Lo stesso provvedimento indica le norme di sicurezza, del presente titolo la cui adozione si rende necessaria in tutta o parte della miniera, fissa il termine entro il quale le stesse norme devono essere realizzate e stabilisce le prime misure cautelative di adozione immediata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-401