Art. 400

Art. 400

370 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Le miniere, o parti di esse, sono classificate per gas tossici o altrimenti nocivi quando, durante il periodo di controllo, gli accertamenti eseguiti abbiano rivelato emanazioni continue di gas, isolatamente considerati o in miscela.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-400