Art. 40
65 / 697In vigore dal 1 gen 1960
I Distretti minerari lasciano prender copia o visione dei piani soltanto ai proprietari ed esercenti in genere delle cave, ai permissionari e concessionari delle miniere e loro procuratori, ed inoltre a chiunque ne abbia avuto mandato dall'autorità giudiziaria.
Quando sia cessata la concessione o scaduto il permesso di ricerca i piani delle miniere possono essere esaminati da chiunque ne faccia motivata richiesta al Distretto minerario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-40