Capo II
Art. 398
14 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Le miniere, o parti di esse, nelle quali siano state accertate emanazioni continue di grisù, sono dichiarate grisutose ed assegnate ad una delle seguenti categorie:
1ª categoria, o debolmente grisutosa, quando, attraverso gli accertamenti condotti nei modi e con i mezzi di cui ai precedenti non siano mai stati riscontrati, durante il periodo di controllo, nel riflusso generale, in quelli principali, e nei circuiti derivanti immediatamente a monte delle loro immissioni nei riflussi principali, tenori di grisù superiori a 0,3 per cento in volume, rilevati in piena corrente d'aria, da indicatori a lettura diretta, di tipo riconosciuto idoneo e da analisi;
2ª categoria, o nettamente grisutosa, quando il tenore di grisù accertato nei luoghi, con i mezzi e le modalità sopra indicati, sia superiore a 0,3 per cento in volume.
Alla stessa categoria è assegnata una miniera, o parte di essa, nella quale, pur essendosi accertati durante il periodo di controllo e nei luoghi indicati nel presente articolo tenori di grisù non superiori a 0,3 per cento, si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
1° la presenza di accumuli di grisù sia stata riscontrata, non eccezionalmente, in condizioni di normale ventilazione, in cantieri di lavoro;
2° lo sprigionamento di grisù per tonnellata di minerale abbattuto nelle 24 ore, a regime produttivo normale, sia superiore a quattro metri cubi;
3° la presenza nel sotterraneo di accumuli di grisù venga accertata nella prima ora dall'arresto predisposto della ventilazione principale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-398