Art. 394

Art. 394

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In vigore dal 1 gen 1960
Le miniere sottoposte a controllo devono essere dotate di almeno quattro indicatori, di cui due di riserva, per il grisù e di almeno due indicatori, di cui uno di riserva, per ciascuno dei gas tossici o altrimenti nocivi la cui presenza sia stata accertata o sia sospetta. L'ingegnere capo può ordinare una maggiore dotazione di indicatori. Gli indicatori, a lettura diretta, devono essere di tipo riconosciuto idoneo. L'efficienza degli indicatori deve essere controllata ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta, se ne presenti la necessità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-394