Art. 387

Art. 387

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In vigore dal 1 gen 1960
Nel caso di intervento in prossimità di parti di impianti ad alta tensione, l'operaio deve disporre di una pedana isolante. Le parti sotto tensione dell'impianto con le quali l'operatore possa venire accidentalmente in contatto devono essere schermate o isolate. Durante i lavori nelle gallerie con trazione elettrica a filo di contatto, questo deve essere posto fuori tensione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-387