Art. 384

Art. 384

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In vigore dal 1 gen 1960
L'installazione, la manutenzione e la sorveglianza degli impianti elettrici devono essere affidati a personale idoneo per preparazione tecnico-pratica, numero, capacità e conoscenza, del sotterraneo. Ove l'importanza, degli impianti lo richieda, a capo di tale personale deve essere preposto un tecnico elettricista esperto della materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-384