Art. 378

Art. 378

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In vigore dal 1 gen 1960
Le tubazioni, le armature dei cavi ed i fili di segnalazione meccanica, agli incroci con i conduttori di contatto, debbono essere collegati elettricamente alle rotaie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-378