Art. 372

Art. 372

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In vigore dal 1 gen 1960
Le lampade elettriche e i relativi porta lampade devono essere costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare le parti in tensione e a lampada smontata non vi sia possibilità di contatto con le parti sotto tensione. Se l'apparecchio è installato a portata di mano, la lampada deve essere posta entro globo di vetro protetto da gabbia metallica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-372