Art. 360

Art. 360

332 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Le parti metalliche degli impianti elettrici che per difetto di isolamento possono trovarsi sotto tensione, devono essere messe elettricamente a terra e collegate metallicamente tra loro se si trovano nello stesso locale o recinto. I sistemi di terra possono essere realizzati o in sotterraneo o in superficie. Per i collegamenti a terra si devono usare conduttori di materiale adatto, in relazione alle speciali condizioni ambientali d'esercizio e di sezione elettricamente equivalente ad almeno 16 mm² di rame. Per impianti fissi possono essere tollerati, per i tratti visibili dei conduttori di terra, sezioni elettricamente equivalenti inferiori a 16 mm² di rame, purchè non inferiore alla sezione dei conduttori del circuito elettrico, fino ad un minimo di 5 mm². Le connessioni dei conduttori di terra devono essere eseguite in modo che esse abbiano stabilmente minima resistenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-360