Art. 357
Titolo IX

Art. 357

636 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Ai fini del presente decreto sono considerati apparecchi portatili quegli apparecchi mobili che l'operatore deve sostenere, in tutto o in parte, durante il funzionamento. Sono considerati apparecchi trasportabili quegli apparecchi mobili che, pur essendo destinati per l'uso a essere trasferiti da un luogo ad un altro, non richiedono di essere sostenuti dall'operatore durante il funzionamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-357