Art. 354

Art. 354

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In vigore dal 1 gen 1960
I fori delle mine non demoliti dalle esplosioni possono essere ricoricati solo dopo un intervallo di mezzora e previa introduzione di tampone di argilla.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-354