Art. 353

Art. 353

327 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
I nuovi fori da intestare vicino alle mine mancate, o a quelle che hanno fatto cannone, o ad altri fori nei quali non si possa escludere la presenza di esplosivo, devono essere effettuati a distanza non inferiore a 20 cm da questi e diretti in modo da non avvicinarsi alla carica inesplosa. Lo sgombero del materiale abbattuto dopo il tiro dei nuovi colpi di cui al comma precedente deve essere Effettuato con precauzione in relazione alla possibilità che l'esplosivo sia stato proiettato all'esterno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-353