Art. 346
320 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Gli addetti allo sparo delle mine, prima di procedere all'accensione delle micce o al collegamento degli inneschi elettrici alla linea di tiro, debbono curare che gli altri lavoratori, anche di cantieri prossimi, siano al riparo dall'esplosione e dai gas o fumi cime si producono.
Se i lavori non offrono al personale sufficiente protezione, devono essere predisposti idonei ripari fissi o mobili.
A tutti gli accessi dei cantieri dove ha luogo lo sparo devono essere disposti incaricati che vietino l'ingresso.
Gli addetti allo sparo non devono procedere alla, accensione prima di avere avvertito le persone che siano nelle vicinanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-346