Art. 335

Art. 335

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In vigore dal 1 gen 1960
Nel raggio di 50 m dalla riservetta e dal locale di distribuzione è vietato depositare materiali combustibili. Nello stesso raggio è vietato fumare e accendere fuochi. È vietato accedere alla riservetta ed al locale di distribuzione recando fiammiferi o altri oggetti atti a far fuoco. Tali divieti devono essere resi noti al personale mediante cartelli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-335