Art. 328

Art. 328

307 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Le riservette devono essere arcate mediante aperture protette con mezzi atti ad impedire il passaggio di fiamme. Una porta robusta, munita di serratura di sicurezza ed apribile verso l'esterno, deve essere posta nel punto in cui la galleria di accesso si dirama dalla galleria di servizio ed altra porta, anche essa munita di serratura ed egualmente apribile verso l'esterno, deve chiudere la camera della riservetta. Quando nella galleria di accesso sia ricavato un locale di distribuzione, come previsto dall', la prima porta deve essere posta tra tale locale ed il primo gomito della galleria. L'ingresso alle riservette è vietato al personale non autorizzato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-328