Art. 325
Capo III

Art. 325

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In vigore dal 1 gen 1960
Le riservette non devono contenere un quantitativo di esplosivi superiore al consumo di una settimana o, comunque, a mille chilogrammi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-325