Capo III
Art. 324
27 / 697In vigore dal 1 gen 1960
È vietato depositare esplosivi in quantità superiore a 50 kg in riservette non autorizzate dall'ingegnere capo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-324