Art. 319

Art. 319

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In vigore dal 1 gen 1960
Coloro che trasportano a mano gli esplosivi non possono prendere posto nelle gabbie dei pozzi con altre persone salvo che con gli addetti alla direzione e sorveglianza della miniera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-319