Art. 316

Art. 316

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In vigore dal 1 gen 1960
In ogni riservetta o locale di distribuzione è tenuto un registro nel quale sono annotate le operazioni di carico e scarico dell'esplosivo. Una copia aggiornata di tale registro è tenuta all'esterno della miniera. Ogni ventiquattro ore si effettuano i conteggi ed il controllo del materiale esistente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-316