Art. 312
Capo II

Art. 312

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In vigore dal 1 gen 1960
È vietato effettuare il trasporto in convoglio dello esplosivo durante i periodi di circolazione normale del personale. Il transito del convoglio dell'esplosivo è segnalato con mezzi acustici o luminosi ed è fatto obbligo al personale presente lungo il percorso di mettersi al riparo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-312