Capo II
Art. 311
11 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Nelle gallerie di carreggio i vagonetti contenenti gli esplosivi devono procedere a passo d'uomo.
Qualora la trazione sia effettuata, con mezzi meccanici che non escludano la formazione di scintille o fiamme, il primo vagonetto agganciato al mezzo di trazione deve essere vuoto.
In coda al convoglio deve essere sistemata una lampada elettrica a luce rossa con bulbo protetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-311