Art. 303

Art. 303

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In vigore dal 1 gen 1960
Gli imprenditori sono tenuti a fornirsi degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione destinati alle lavorazioni minerarie, eventualmente tramite imprese commerciali, soltanto dalle ditte produttrici comprese nell'elenco di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-303