Art. 302
288 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione riconosciuti idonei possono, anche limitatamente ad un solo fabbricante, essere cancellati dallo elenco di cui all' per i seguenti motivi:
a) se durante l'uso in miniera o cava abbiano dato luogo ad inconvenienti;
b) se non corrispondano più ai requisiti di idoneità.
Alla cancellazione si provvede, previa revoca del riconoscimento di idoneità, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, valutate le deduzioni del fabbricante, interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-302