Art. 302

Art. 302

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In vigore dal 1 gen 1960
Gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione riconosciuti idonei possono, anche limitatamente ad un solo fabbricante, essere cancellati dallo elenco di cui all' per i seguenti motivi: a) se durante l'uso in miniera o cava abbiano dato luogo ad inconvenienti; b) se non corrispondano più ai requisiti di idoneità. Alla cancellazione si provvede, previa revoca del riconoscimento di idoneità, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, valutate le deduzioni del fabbricante, interessato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-302