Art. 3
Titolo I

Art. 3

3 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Per gli impianti installati nei sotterranei delle miniere e delle cave, qualora non sia diversamente disposto, si applicano le norme di cui: a) al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente normale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente ai seguenti titoli, capi o articoli: titolo III, capi I, II, con esclusione dell', titolo IV, capo 1, con esclusione degli ; capo V, limitatamente agli ; capo VII e capo XIII, limitatamente all'; titolo V, capo I, limitatamente agli ; titolo VI, capo IV; titolo XI per quanto pertinente; b) al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1958, n. 302, contenente norme integrative ai prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente al titolo IV e al titolo V, per quest'ultimo per quanto pertinente. L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-3