Art. 296
Titolo VIII

Art. 296

634 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Nei lavori delle miniere e delle cave l'uso degli esplosivi è consentito con le modalità e le limitazioni del presente decreto. Nei confronti degli imprenditori di miniere o di cave la concessione della licenza per il trasporto o il deposito di esplosivi, di cui agli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è accordata su esibizione di una attestazione rilasciata dal Distretto minerario comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligo della denuncia di esercizio di cui agli del presente decreto. Idoneità all'impiego minerario - Classifica ed elenco degli esplosivi degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-296