Art. 29

Art. 29

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In vigore dal 1 gen 1960
Le qualifiche attribuite al personale direttivo e sorvegliante delle cave soggetto alla denuncia devono risultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto di denuncia.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-29