Art. 288
Titolo VII

Art. 288

633 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Durante le ore di lavoro i cantieri e gli impianti in superficie debbono essere illuminati con luce artificiale quando manchi o sia insufficiente la luce naturale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-288