Art. 284
272 / 697In vigore dal 1 gen 1960
L'ingegnere capo può disporre che vengano attuati cicli di avvicendamento nei confronti dei gruppi di operai che prestino la loro opera in cantieri a temperatura elevata, ai sensi dell' secondo comma, e che agli stessi lavori venga adibito personale riconosciuto particolarmente idoneo attraverso apposita visita medica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-284