Art. 283

Art. 283

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In vigore dal 1 gen 1960
La durata normale di lavoro di otto ore viene ripristinata in un cantiere solo quando si sia constatato che per due giorni lavorativi consecutivi la temperatura sia discesa a al di sotto di 32° C, o del corrispondente limite stabilito ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-283