Art. 282

Art. 282

270 / 697
In vigore dal 29 dic 1996
È in facoltà del Ministro per l'industria ed il commercio,..., di determinare, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, per singole miniere o gruppi di miniere, diminuzioni ai limiti di temperatura di cui al precedente articolo, in relazione all'umidità e velocità dell'aria ed alle attitudini dei lavoratori in rapporto alla situazione climatica locale. La riduzione di lavoro si applica all'intervallo delle corrispondenti temperature.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-282