Art. 280

Art. 280

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In vigore dal 1 gen 1960
Nel caso previsto all'articolo precedente le miniere devono essere collegate da un sistema di segnalazione atto a consentire lo scambio immediato di segnali o comunicazioni di allarme quando una situazione di pericolo determinatasi in una delle miniere possa turbare la ventilazione e in genere la sicurezza dell'altra.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-280