Art. 276

Art. 276

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In vigore dal 1 gen 1960
Nei cantieri a fondo cieco, nei quali l'areazione per diffusione non soddisfi alle condizioni volute dall', devono essere installati impianti di ventilazione ausiliaria. I suddetti impianti devono essere convenientemente dimensionati ed installati in modo da evitare accidentali inversioni della corrente di ventilazione o dannosa ricircolazione dell'aria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-276