Art. 275

Art. 275

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In vigore dal 1 gen 1960
Salve le minori distanze prescritte per le miniere sottoposte al la disciplina di cui ai titoli X, XI e XII, la areazione per diffusione è vietata per distanze superiori a 50 m. Tuttavia, sempre che le condizioni dell'atmosfera soddisfino ai requisiti di idoneità di cui all', quando motivi di sicurezza e le condizioni ambientali lo consentano, l'ingegnere capo può con suo provvedimento autorizzare in casi particolari là ventilazione per diffusione a maggiori distanze.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-275