Art. 274

Art. 274

262 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
È proibito apportare qualsiasi modifica al circuito di ventilazione senza ordine del direttore. in caso di inderogabile necessità ed urgenza, ai fini della sicurezza, il capo servizio presente nel sotteraneo, o chi ne fa le veci, può provvedere alle necessarie variazioni, informandone sollecitatamente il direttore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-274