Art. 268

Art. 268

256 / 697
In vigore dal 24 giu 1984
Le stazioni di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nel sotterraneo, quando siano anche destinate a deposito di combustibili liquidi per il rifornimento degli stessi mezzi nei turni di lavoro, o comunque i depositi di combustibili liquidi devono essere inseriti in un circuito di ventilazione il cui ritorno d'aria deve immettere direttamente nel collettore principale di riflusso, senza aerare altri cantieri. Tale norma non si applica quando il combustibile liquido depositato corrisponde al fabbisogno di un turno di lavoro di uno dei mezzi di cui al precedente comma ed il locale risponde ai requisiti di cui all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-268