Art. 262

Art. 262

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In vigore dal 1 gen 1960
I tracciati dei collettori generali di entrata e di uscita d'aria a giorno della miniera e delle gallerie principali di entrata d'aria e di riflusso che se ne dipartono, devono essere distanziati, per tutto il percorso, in modo che fra le correnti di aria convogliate non possano verificarsi interferenze o corti circuiti. Le stesse vie devono essere tenute in buono stato di manutenzione, ed essere accessibili, in tutte le loro parti, anche a persone munite di apparecchi respiratori autoprotettori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-262