Art. 260
248 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Le correnti di aria naturale, quando non provvedono efficacemente alle esigenze di cui al presente titolo, devono essere integrate da correnti attivate da ventilatori meccanici.
Le correnti d'aria principali, attivate da ventilatori, devono essere dirette nel senso prevalente delle correnti d'aria naturali quando queste non siano trascurabili rispetto a quelle attivate meccanicamente.
È ammessa deroga alla norma di cui al comma precedente quando l'ingegnere capo riconosca che difficoltà tecniche si oppongano e le esigenze della sicurezza lo consentano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-260