Art. 259
247 / 697In vigore dal 24 giu 1984
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere, saranno stabiliti i limiti del contenuto in polveri espresso in rapporti ponderali e/o volumetrici e le altre caratteristiche dell'atmosfera ammissibile in sotterraneo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-259