Art. 251

Art. 251

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In vigore dal 1 gen 1960
I pozzi devono essere approfonditi oltre il livello della stazione di fondo in modo che sia impedito il brusco arresto della gabbia. Lungo il prolungamento si debbono ravvicinare le guide o disporre altri mezzi adatti a produrre la frenatura progressiva della gabbia. Quando nel prolungamento dei pozzi si raccoglie l'acqua, questa deve essere contenuta in modo dai non superare il livello a cui può giungere la gabbia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-251