Art. 246
Capo IX

Art. 246

623 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
La circolazione del personale nei pozzi attrezzati con mezzi meccanici deve effettuarsi in conformità delle prescrizioni contenute in apposito ordine di servizio del direttore che stabilisce la velocità massima delle gabbie in relazione alle caratteristiche dell'impianto e fissa insieme con le altre eventuali cautele il numero massimo delle persone che possono prendere posto nelle gabbie. Nello stesso ordine di servizio deve essere pure regolata con le modalità, gli orari e le cautele del caso, la circolazione del personale a piedi o con trasporto meccanico nelle vie di carreggio, nei pozzi o pianli inclinati interni ed esterni ed in genere in tutto il sotterraneo, anche in occasione dei cambi per il turno di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-246