Art. 240

Art. 240

231 / 697
In vigore dal 24 giu 1984
I pozzi che servono all'estrazione del materiale ed alla circolazione del personale debbono essere provvisti di uno scomparto scale, separato da quello di estrazione a mezzo di un diaframma di protezione. Lo scomparto scale può essere eliminato, previo assenso dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbia ausiliaria o benna di soccorso azionata da un argano indipendente. Lo scomparto scale deve avere dimensioni tali da rendere agevole il transito anche a persone munite di autorespiratore. Qualora lo scomparto scale sia destinato esclusivamente al servizio di ispezione e manuntenzione e non sia separato dal diaframma l'estrazione deve essere sospesa durante il passaggio del personale e durante i lavori.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-240