Art. 239

Art. 239

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In vigore dal 1 gen 1960
Nelle vie destinate alla circolazione del personale, aventi inclinazione superiore a 20°, debbono essere praticati scalini oppure collocate trasverse di legno atte a facilitare la salita e deve essere installato un corrimano. Se l'inclinazione supera 45° debbono praticarsi piani di riposo lungo le vie almeno ogni 12 m di dislivello.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-239