Art. 228

Art. 228

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In vigore dal 1 gen 1960
Le locomotive devono essere munite di idoneo apparecchio per segnalazione acustica. Di notte o in caso di nebbia si devono munire i treni di lampade a luce bianca in testa e a luce rossa in coda, e i posti di scambio o di manovra debbono essere illuminati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-228