Art. 222
221 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Le funi metalliche devono essere messe fuori uso quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) se il coefficiente di sicurezza scende al di sotto di sei rispetto al massimo carica statico;
b) se la fune presenti in una parte qualsiasi, su una lunghezza di due metri, un numero di fili rotti superiore al decimo del numero totale;
c) se, a seguito dei più frequenti controlli disposti ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente, si riscontri in anormale progressivo aumento nel numero dei fili rotti o arrugginiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-222