Art. 222

Art. 222

221 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Le funi metalliche devono essere messe fuori uso quando si verifichi una delle seguenti condizioni: a) se il coefficiente di sicurezza scende al di sotto di sei rispetto al massimo carica statico; b) se la fune presenti in una parte qualsiasi, su una lunghezza di due metri, un numero di fili rotti superiore al decimo del numero totale; c) se, a seguito dei più frequenti controlli disposti ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente, si riscontri in anormale progressivo aumento nel numero dei fili rotti o arrugginiti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-222