Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 1 gen 1960
I contratti collettivi di lavoro devono informarsi al principio che per le lavorazioni in sotterraneo la distribuzione dell'orario normale di lavoro sia fissata nel modo più appropriato per facilitare il lavoro stesso, diminuire la fatica e migliorare il recupero delle forze durante il riposo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-22