Art. 216

Art. 216

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In vigore dal 1 gen 1960
Gli arganisti o altri incaricati dalla direzione devono giornalmente controllare gli apparecchi e le installazioni che servono alla estrazione ed alla circolazione del personale nei piani inclinati e nei pozzi. Una verifica dettagliata degli apparecchi predetti deve essere fatta almeno ogni quindici giorni da personale specificamente designato che è tenuto a farne rapporto alla direzione. Gli apparecchi automatici debbono essere revisionati almeno ogni sei mesi da un tecnico specializzato che e tenuto a farne rapporto alla direzione.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-216