Art. 210

Art. 210

209 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Il freno applicato alle macchine di estrazione dei pozzi deve essere idoneo a sostenere almeno il triplo della differenza massima di peso esistente tra i due compartimenti nei quali si compie la estrazione in servizio di circolazione del personale e almeno il doppio in servizio di trasporto del materiale. Nelle macchine adibite alla circolazione del personale devono essere applicati freni tali che ognuno di essi assicuri una decelerazione di almeno 1,5 m/sec², ma non superiore a 5 m/sec², nelle condizioni di carico e per la posizione delle gabbie che rendono massima la differenza di peso fra il carico discendente e quello ascendente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-210