Art. 208
Capo V

Art. 208

589 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Gli argani a mano debbono essere provvisti di congegni di frenatura nonché di organi di arresto automatico funzionanti con il semplice abbandono della manovella di comando. Le pulegge per i piani inclinati e per i pozzi automotori debbono essere munite di un freno a contrappeso che operi automaticamente quando venga a mancare l'azione del manovratore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-208