Art. 2
Titolo I

Art. 2

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In vigore dal 1 gen 1960
Nei lavori che si svolgono negli impianti di trattamento dei minerali e in quelli connessi con le miniere e con le cave, di cui all'ultimo capoverso dell' della legge 4 marzo 1958, n. 198, nonché nei lavori che si svolgono nelle pertinenze delle miniere, di cui al comma c) dell' del presente decreto, si applicano, ove non diversamente disposto, le norme emanate in esecuzione della, legge 12 febbraio 1955, n. 51, contenente delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e successive aggiunte o modificazioni. L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero dell'industria, e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-2